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Sintesi (Legge n°93-120 del 27 Dicembre 1993 - Jort n°99 del
28/12/93)
Il Codice d'incitamento agli investimenti copre
tutti i
settori
d'attività ad eccezione del settore estrattivo, energetico, del commercio
interno e del settore finanziario che sono invece regolamentati da testi di
legge specifici.
Per le attività industriali e di servizi, i progetti
sono oggetto di una dichiarazione da depositare presso gli Uffici dell'API
(Sportello Unico o Direzioni Regionali).
Tuttavia, certe
attività
sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero di competenza.
Alcune
attività di servizi, non totalmente esportatrici, sono soggette all'approvazione
della Commissione Superiore degli Investimenti, quando la partecipazione
straniera al capitale é maggioritaria.
Le agevolazioni fiscali comuni,
previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del codice sono concesse in seguito ad una
semplice dichiarazione.
Le agevolazioni finanziarie sono concesse
mediante decisione da parte del Ministero competente in seguito ad un parere
emesso da una commissione per la concessione delle agevolazioni.
Le
agevolazioni supplementari sono concesse in seguito ad un parere emesso dalla
commissione superiore per gli investimenti.
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